2.1. Soggetti richiedenti
I soggetti richiedenti e beneficiari dell’aiuto sono gli Organismi di consulenza (OC) privati o pubblici, anche in rappresentanza di Raggruppamenti Temporanei di Imprese tra OC, costituiti nelle forme giuridiche e societarie previste dal codice civile, ovvero previste da leggi speciali (Reti-soggetto), nonché nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale.
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
I soggetti richiedenti, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 15(3) del Regolamento (UE) 1305/2013 disponendo, pertanto, di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza, devono anche soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:
a. partecipare ad un solo Progetto di Consulenza presentato per la medesima graduatoria;
b. essere costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata (solo per i soggetti privati);
c. possesso di Partita IVA;
d. avere sede legale in UE e almeno una sede operativa situata in regione Veneto (Sede legale o Unità locale comunicata alla CCIAA) ed essere in possesso di fascicolo aziendale aggiornato. Nal caso di RTI, tutti gli OC costituenti devono possedere fascicolo aziendale aggiornato;
e. avere tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale, documentate dallo statuto e/o l’iscrizione al registro imprese della Camera di commercio ovvero, per i soggetti pubblici, documentate dalla norma istitutiva e dallo statuto, se la norma lo prevede;
f. disporre di un gruppo di consulenti adeguato all’ambito o agli ambiti di consulenza individuati al successivo punto 3.1 e per i quali l’organismo di consulenza presenta la domanda di aiuto:
f.i disporre di un numero minimo di Unità Lavorative Consulenti (ULC) non inferiore al valore del seguente rapporto: n. OLC totali richieste dal Progetto di consulenza/1666 x N, dove OLC sta per Ore Lavoro Consulente ed N la durata in anni del progetto specificata dal bando per la conclusione del Progetto. Una ULC corrisponde a n. 1666 OLC/anno. Per la quantificazione del numero di OLC richieste vedasi il punto 11.1.
Al riguardo si precisa:
Per il calcolo delle ULC vengono considerati tutti i consulenti ascritti dall’OC al Progetto, conteggiati proporzionalmente al rapporto tra il numero di OLC ascritte a ciascun consulente e 1666 (n./anno di ore di lavoro considerato come base per il calcolo del Costo Unitario Standard – UCS) rapportato al numero di anni specificati dal bando per la conclusione del Progetto (N).
Solo per gli OC richiedenti Percorsi di consulenza dell’ambito 5) del punto 3.1, il requisito deve essere soddisfatto specificatamente per tale ambito. In questo caso possono essere ascritti solo i consulenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari regolamentata dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1. del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Se non posseduta alla data di presentazione della domanda, il requisito deve essere conseguito e comunicato entro i 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda. L’aggiornamento professionale è regolamentato dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 150/2012 e dal capitolo A.1 del PAN nonché dalla DGR n. 1101/2015.
Solo per gli OC richiedenti il Percorso di consulenza dell’ambito 6) del punto 3.1, il requisito deve essere soddisfatto specificatamente per tale ambito. In questo caso, al fine di garantire la massima competenza e preparazione dei consulenti, possono essere ascritti solo i consulenti in regola con gli obblighi di formazione previsti dal Dlgs. n. 81/2008, così come stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 05/10/2006, per lo svolgimento della funzione di responsabile dei servizi di protezione con specializzazione nel settore dell’agricoltura (macrosettore ATECO 1). Se non posseduta alla data di presentazione della domanda, la formazione obbligatoria deve essere conseguita e comunicata entro i 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda.
È ammesso ascrivere lo stesso consulente a più Progetti presentati o partecipati dallo stesso OC, purchè il rapporto tra la somma delle OLC a lui imputate nei diversi Progetti non sia superiore a 1666 ore/annue.
Si precisa, ai fini del presente bando, che uno stesso consulente non può operare per più OC.
f.ii. disporre di un gruppo di consulenti in possesso di adeguate qualifiche in relazione ai Percorsi previsti nel Progetto di consulenza; sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza:
gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza (vedi Tabella indicativa di concordanza Percorsi di consulenza/Ordini e Collegi – Allegato tecnico 11.1);
i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2 del DM 3 febbraio 2016 (possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all’ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
esperienza lavorativa del consulente di almeno 3 anni nel campo dell’assistenza tecnica o della consulenza nell’ambito o negli ambiti per il quale il consulente intende prestare il servizio, documentata da attestazioni dei datori di lavoro o degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013 presso i quali il consulente ha prestato la sua opera, ovvero contratti firmati o altri documenti probanti;
attestato di frequenza con profitto per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base, che rispetti i seguenti criteri minimi: a) essere stata svolta da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo; b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza; c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. Tale requisito, se non posseduto alla data di presentazione della domanda, può essere conseguito e comunicato entro i 90 gg successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda;
g. mancanza di conflitto d’interesse, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del Reg. n. 1305/2013; l’OC deve essere esente da situazioni di incompatibilità e assicurare la separatezza di funzioni, quali:1
svolgimento di funzioni di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
svolgimento di attività finalizzate alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai destinatari della consulenza, ai fini dell’aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo per l’erogazione di aiuti comunitari;
verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente e alle risultanze del fascicolo aziendale, dei documenti da allegare alle istanze per l’erogazione di aiuti comunitari presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale:
svolgimento di controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come ad esempio il biologico, le produzioni disciplinate da DOP o disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata all’erogazione o conseguimento di aiuti comunitari o riconoscimento di contributi pubblici;
h. limitatamente agli OC e ai consulenti dei Percorsi di consulenza per l’ambito 5) – che comprendono la materia dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l’uso di metodi di difesa alternativi – in possesso del certificato di abilitazione di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Pertanto, l’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
i. nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) tra OC, o Reti di Imprese (RI) o altre forme societarie tra OC previste dal codice civile, tutti i costituenti devono soddisfare i requisiti previsti per il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda. Gli OC costituiti in una delle forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (Rete- soggetto) devono essere costituiti al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di RTI tra OC, non è necessario che il medesimo sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno (vedi punto 3.3 in merito all’impegno di costituzione del RTI successivamente al decreto di finanziabilità). In questo caso il soggetto richiedente (mandatario dell’RTI) deve allegare alla domanda d’aiuto il Progetto di consulenza (Allegato tecnico 11.4) sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli OC che costituiranno il RTI.2
j. nel caso di Percorsi P4.5.1, P4.5.2, P4.5.3, P4.5.4, la disponibilità di sistemi di supporto alle decisioni (DSS, Digital Support System) – modelli previsionali dichiarati con l’Allegato 11.7;3
k. nel caso del Percorso benessere animale bovino carne (3A.3.2) disponibilità nel gruppo di consulenti, di medici veterinari in grado di assicurare lo svolgimento completo della Fase 2 (n. 15 OLC per consulenza);
l. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.
m. l’attività di OC e di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che esercitano attività commerciale diretta di mezzi tecnici o prodotti assicurativi per l’agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia o che abbiano rapporti di dipendenza o collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione alla produzione/vendita degli stessi;
n. limitatamente al Percorso P4.13.1 Agricoltura biologica, l’OC non può essere un Organismo di controllo autorizzato ai sensi del D.lgs. 23 febbraio 2018, n. 20;
o. staff non comprendente consulenti ascritti a Progetti di consulenza di altri OC4;
1 Sostituzione apportatra con DGR n. 298 del 19/03/2019